Non tutti sanno che da più di un anno (entrata in vigore il 13/08/2010) è passata una legge per la protezione degli animali feriti durante incidenti stradali.
Dall'elenco delle leggi votate dalla Camera (
LINK), c'è la legge in questione:
Legge 29 luglio 2010, n. 120Al paragrafo 31, cliccabile sull'elenco a sinistra, possiamo leggere:
CITAZIONE
Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)
1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonchè la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
Di cui è particolarmente interessante il secondo punto; esso sancisce pene a chiunque non porti soccorso ad un animale d'affezione, da reddito o protetto, che sia risultato danneggiato in un incidente: tale pene sono imputabili tanto al colpevole di atti che abbiano causato l'incidente stesso, quanto a persone presenti all'accaduto.
Per fare rispettare questa legge, basta denunciare l'accaduto a Carabinieri-112 o Polizia di Stato-113.
In mancanza di un numero di pronto soccorso specifico e pubblico per animali feriti, ce ne dovrebbe essere uno per ogni canile pubblico, è necessario rivolgersi al
Servizio Veterinario della ASL di competenza territoriale se l'animale non è di proprietà (in questo caso l'affidatario dovrà rivolgersi al suo medico veterinario). I Servizi Veterinari delle ASL devono avere reperibilità anche notturna e festiva e sono obbligati a intervenire per il ritiro dell'animale non di proprietà. Il mancato intervento è denunciabile perché si tratta di un pubblico servizio.Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall'articolo 18 del Codice Deontologico della categoria: "Il Medico Veterinario ha lobbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza".
Per i primi soccorsi c'è da aggiungere che...
- se animale selvatico, chiamare anche la Forestale 1515
- se in mare, chiamare anche la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto al numero nazionale 1530
- se in particolari condizioni difficili da raggiungere, chiamare anche i Vigili del Fuoco 115
A mio avviso resta comunque un errore scrivere "...animali d'affezione, da reddito o protetti...", in quanto si vuole dare un valore diverso alla vita degli esseri viventi; ciò che traspare è che il valore in questione non sia riconducibile alla vita dell'animale, quanto ad un danno fisico e/o morale verso le persone che sono a contatto con esso:
- un animale d'affezione è importante per il suo padrone; un danno ad esso porterebbe danno alla persona che è legata sentimentalmente a lui
- un animale da reddito è importante per il suo proprietario; un danno ad esso porterebbe danno economico a chi lo possiede
- un animale protetto ha vincoli ulteriori di protezione; un danno ad esso porterebbe danno all'immagine del paese che lo permette
Tutto sembra vincolato molto più alle persone e al valore che esse danno all'animale, piuttosto che al valore della vita che ogni creatura porta con se. Così facendo, è chiaro che la legge tutela il padrone della vita e non la vita stessa.
Emanuele
Edited by Darfel.82 - 10/9/2011, 02:09